Art. 67.
(Progressione nel regime in semilibertà).

      1. Il magistrato di sorveglianza, su istanza del soggetto in regime di semilibertà interessato, può disporre che lo stesso, nel periodo in cui, secondo il programma di trattamento applicato, dovrebbe rientrare in istituto, resti, sottoposto a libertà vigilata, nel luogo, per il tempo e con le modalità indicati, nei periodi di malattia o di infortunio, certificati dal servizio sanitario pubblico, e di

 

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ferie annuali riconosciute nell'ambito del rapporto di lavoro in corso di svolgimento nel regime di semilibertà.
      2. Quando il soggetto in regime di semilibertà è ammissibile all'affidamento in prova al servizio sociale, dopo tre mesi, e, negli altri casi di semilibertà, dopo un anno di effettivo e regolare svolgimento della misura alternativa, il magistrato di sorveglianza, su istanza dell'interessato, può disporre che lo stesso, nel periodo in cui, secondo il programma di trattamento applicato, dovrebbe rientrare in istituto, resti, sottoposto a libertà vigilata, nel luogo, per il tempo e con le modalità indicati dallo stesso magistrato, nei giorni di sabato o domenica o in entrambi, nonché nel giorno di riposo settimanale diverso dai predetti.
      3. Il magistrato di sorveglianza può adottare il provvedimento di cui al comma 2 nei confronti dei soggetti in regime di semilibertà in esecuzione di una pena residua inferiore ad anni due, anche a prescindere dalla previa espiazione di parte della pena di cui al comma 2.
      4. Nei casi di cui alla prima ipotesi del primo periodo del comma 2 e di cui al comma 3, dopo un anno, e, nei casi di cui alla seconda ipotesi del medesimo primo periodo del comma 2, dopo tre anni di effettivo e regolare svolgimento del regime di semilibertà, il magistrato di sorveglianza, su istanza dell'interessato, può disporre che lo stesso, in parte dei periodi in cui dovrebbe rientrare in istituto, resti, sottoposto a libertà vigilata, nel luogo, per i tempi e con le modalità stabiliti dallo stesso giudice. Tale intervento è ammissibile anche senza che vi sia stato in precedenza l'intervento di cui ai commi 2 e 3.
      5. Il magistrato di sorveglianza, sentito il gruppo di osservazione e trattamento e svolti gli eventuali ulteriori accertamenti, provvede nelle forme del decreto previsto dall'articolo 103, commi 5 e 6. La applicazione, i tempi e le modalità di attuazione della libertà vigilata sono comunicati agli organi di polizia per l'espletamento dei compiti di loro competenza.
      6. Il magistrato di sorveglianza, sentiti l'interessato e il gruppo di osservazione e
 

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trattamento, può modificare le prescrizioni stabilite nei provvedimenti indicati dal comma 5. Nei casi indicati dal presente articolo, per il periodo della giornata in cui l'interessato esce dall'istituto per il compimento delle attività da svolgere in regime di semilibertà, restano ferme le competenze di cui all'articolo 103, comma 5.
      7. Il condannato ammesso al regime di semilibertà, dopo quattro anni di effettivo e regolare svolgimento dello stesso, è ammissibile alla liberazione condizionale anche se la parte di pena espiata non raggiunge quella che deve essere previamente espiata o eccede quella residua, secondo le misure indicate dall'articolo 72. Se si tratta di condannato all'ergastolo, dopo cinque anni di effettivo e regolare svolgimento del regime di semilibertà, è ammessa la liberazione condizionale anche se non è ancora maturata l'espiazione della parte di pena prevista dall'articolo 72.